Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e controllati attraverso la building automation e l'IOT

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Dal 2007 SAIL GROUP applica la nuova direttiva europea del 2018, direttiva 2018/844/UE

e il D.Lgs. 192/2005, modificato dal D.Lgs. 311/06 al comma 12 dell’Allegato, il quale recitava: “[…] nel caso di edifici pubblici e privati è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici”. L’obbligo di installare impianti a fonti rinnovabili viene ripreso anche dal decreto di attuazione , il D.P.R. 59/2009, con una novità, ossia l’obbligo di installare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti soggetti a ristrutturazione, con superficie utile superiore a 1000 m².

Vengono perciò evidenziati gli elementi principali e i collegamenti degli impianti meccanici ed elettrici progettati e realizzati da SAIL GROUP:

  • Ventilazione meccanica controllata con deumidificazione integrata
  • Pannelli fotovoltaici integrati a pannelli solari termici
  • Unità di controllo domotica, building automation e IOT
  • Impianti radianti a parete
  • Impianti radianti a pavimento o a soffitto
  • Pompe di calore anche ibride (aria-aria; aria-acqua; acqua-acqua)
  • Sonde geotermiche
  • Serbatoi di accumulo
  • Sistemi di acqua calda sanitaria
  • Unità esterne

L’Unione Europea, con una direttiva del 2009 (direttiva 2009/28/CE) vincola gli Stati membri a produrre una quota prestabilita di energia da fonti rinnovabili. Lo stesso criterio vale per gli impianti degli edifici nuovi, che devono essere alimentati in parte con energia rinnovabile.

 

Da Edilportale 20/06/2018:

"I Paesi europei dovranno elaborare nei prossimi anni una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione degli edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, e dovranno facilitare la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.
 
Lo prevede la direttiva 2018/844/UE, pubblicata sulla Gazzetta europea, che aggiorna la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. La nuova direttiva entrerà in vigore il 9 luglio 2018 e dovrà essere recepita entro il 10 marzo 2020.
 
La direttiva ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici attraverso:
- la promozione di ristrutturazioni economicamente efficienti;
- l’introduzione di un ‘indicatore di intelligenza’ per gli edifici che, grazie all’interazione con la rete, potrà adattare il consumo energetico alle esigenze reali degli abitanti;
- la semplificazione delle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’aria;
- la promozione dell’elettromobilità mediante l’istituzione di un quadro per i posti auto destinati ai veicoli elettrici.
 
L’obiettivo complessivo della nuova direttiva 2018/844/UE è quello di abbattere dell’80-95%, rispetto ai livelli del 1990, le emissioni di gas serra entro il 2050, con target intermedi al 2030 e 2040. L'obiettivo è strettamente legato con quello, concordato a livello europeo pochi giorni fa, di produrre il 32% di energia rinnovabile entro il 2030.
 

Efficienza energetica edifici, nuove costruzioni e ristrutturazioni economicamente efficienti

Gli Stati membri dovranno fare in modo che, prima dell’inizio dei lavori di costruzione “si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili”.
 
Per gli edifici oggetto di “ristrutturazioni importanti” invece, gli Stati dovranno favorire l’utilizzo di “sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile” e si dovranno “prendere in considerazione le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’intensa attività sismica”.
 

Efficienza energetica, gli impianti

Gli Stati dovranno fissare “requisiti di impianto" relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti”.
 
Nei nuovi edifici diventerà obbligatorio installare, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare. Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi autoregolanti sarà richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile”.
 

Efficienza energetica edifici, gli ‘indicatore d’intelligenza’

Entro la fine del 2019, la Commissione europea dovrà sviluppare l’‘indicatore d’intelligenza’, uno strumento che misuri la capacità degli edifici di migliorare la propria operatività e interazione con la rete, adattando il consumo energetico alle esigenze reali degli abitanti.
 
L’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza dovrà tener conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti.
 
La metodologia considera tecnologie come i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo degli edifici, i dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura dell’aria interna, gli elettrodomestici incorporati, i punti di ricarica per veicoli elettrici, l’accumulo di energia, nonché le funzionalità specifiche e l’interoperabilità di tali sistemi, oltre ai benefici per le condizioni climatiche degli ambienti interni, l’efficienza energetica, i livelli di prestazione e la flessibilità così consentita.
 

Efficienza energetica edifici e mobilità elettrica

La nuova direttiva introduce requisiti sulla mobilità elettrica: gli edifici non residenziali di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazione importante con più di 10 posti auto dovranno essere dotati di almeno un punto di ricarica per veicoli elettrici, ai sensi della direttiva 2014/94/UE” e predisposti alla successiva installazione di punti di ricarica per almeno un posto auto su cinque.
 
Entro il 1° gennaio 2025 gli Stati dovranno fissare “requisiti per l’installazione di un numero minimo di punti di ricarica per tutti gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto”.
 
Gli edifici residenziali di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazione importante con più di 10 posti auto dovranno essere predisposti all’installazione in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, cioè condotti per cavi elettrici per punti di ricarica per i veicoli elettrici.
 
Per gli edifici residenziali e per quelli non residenziali sono previste deroghe, tra cui l’esenzione per gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante la cui richiesta di permesso di costruire sia stata presentata entro il 10 marzo 2021. Tali deroghe dovranno essere espressamente previste dalle normative nazionali.
 
Ricordiamo che in Italia dal 1° gennaio 2018 il titolo abilitativo per i nuovi edifici è vincolato alla predisposizione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli."

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